CONTRIBUTI CONCERNENTI LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELL’AMIANTO DA EDIFICI DI CULTO, DA EDIFICI SEDI DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E DA EDIFICI A DESTINAZIONE INDUSTRIALE O ARTIGIANALE O COMMERCIALE DI PROPRIETA’ DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE
BENEFICIARI
Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento:
Le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dallo Stato italiano, per gli interventi su edifici pubblici di culto e relative pertinenze;
Le associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività d’impresa, per gli interventi su edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro;
I proprietari, sia persone fisiche, anche in qualità di titolari di imprese individuali, che società di persone o di capitali, di edifici a destinazione industriale o artigianale o commercialeper gli interventi su edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili a contributo le seguenti spese, da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:
spese relative alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei manufatti contenenti amianto;
spese per le analisi di laboratorio;
spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
spese inerenti all’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza (ammissibili fino ad un massimo di 8000 euro).
La domanda è presentabile dal 1° agosto 2025 al 15 settembre 2025.